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BILANCIO CANONISTICO della 1GCI
Al termine dei lavori della “Giornata Canonistica Interdisciplinare” si pone la necessità di raccogliere e dare organicità a quanto emerso dall’apporto delle singole relazioni presentate, ma –non meno– da alcuni degli interventi, e relative repliche, proposti dai partecipanti.
Ciò a cui si mira con queste poche considerazioni finali non è tanto la ‘sintesi’ dei contenuti proposti, quanto –molto più efficacemente– la ‘raccolta’ e fissazione degli elementi concettuali di maggior rilievo per il progredire della Scienza canonistica, nel pieno rispetto delle finalità che hanno motivato la giornata di studio: “spostare in avanti la frontiera” della Canonistica stessa col ‘fissare’ alcuni punti di ‘non-ritorno’ per gli studi che seguiranno.
E’ questa una delle maggiori peculiarità (ed elementi di efficacia) della con-disciplinarità: il poter –una volta tanto– non dover “fare sintesi”, aggrovigliando di nuovo tutto, ma raccogliere dall’apporto rigoroso e competente di altre Scienze/Discipline concetti ed elementi che, ‘tradotti’ o ‘innestati’ all’interno di un nuovo ‘dominio’ disciplinare, possano acquistare valore ed efficacia anche in quest’ultimo senza necessariamente venire snaturati, come accade, invece, quando dall’interno di uno specifico ‘dominio’ ci si sporge all’infuori per ‘catturare’ nuove ‘risorse’ che complementino la propria attività, spesso in modo soltanto ‘estetico’ o verbale.
E’ in questa prospettiva che ci s’indirizza a far emergere le concettualizzazioni che soprattutto l’ambito filosofico ha messo variamente a disposizione della riflessione attuata, dando così corpo alla portata essenzial-metodologica della explicatio terminorum, o forse meglio ora illustratio substantiæ, dei concetti in esame: trascendentale, categoriale, giuridico e storico.
Si tratta di un sostanziale ‘passo’ verso quella formalizzazione del linguaggio canonistico e nella delineazione del dominio della Scienza canonistica che ormai non è più possibile procrastinare.
Si tratta anche per i canonisti di ‘legittimare’ il loro interessarsi a ‘discorsi’ e ‘questioni’ che finiscono troppo spesso per riguardarli da vicino senza che tuttavia ne abbiano acquisito sufficiente consapevolezza e dimestichezza, oppure senza che abbiano potuto previamente –nelle opportune sedi di riflessione– manifestare le specifiche ricadute istituzionali o richiedere le necessarie giustificazioni fondative di concettualizzazioni il cui utilizzo canonistico non sia più rinunciabile o sia diventato ormai improponibile.
1. Interventi dei Relatori
1.1 Roberto Di Ceglie
Secondo la Filosofia ‘classica’, di fatto irrinunciabile ancor oggi in una prospettiva gnoseologica ‘veritativa’, tutto ciò che non è ‘essere’ è una sua attualizzazione; in quest’ottica i modi in cui si può ‘dire l’essere’ (affermare, predicare = kategoreo) sono “categorie”, la prima delle quali è la “sostanza” (unica esistente in sé) mentre le altre ‘categorie’ esistono solo ‘della’ sostanza: i c.d. accidentes (o categoriali).
Queste ‘attualizzazioni’ dell’essere costituiscono l’ambito della categorialità, soggetta alla mutevolezza del divenire, nella continua dinamica tra potenza ed atto che caratterizza ogni ‘ente’ (essere concreto e sperimentabile).
In questa prospettiva il Diritto va –senza dubbio alcuno– riconosciuto nella propria ‘natura’ di ‘relazione’ e pertanto di ‘successività’ rispetto agli ‘enti’ di cui tale relazionalità è predicata: gli uomini.
Il Diritto –quindi– non esiste in sé, senza gli uomini, di cui costituisce soltanto una relazione; il Diritto è accidens di sostanze che sono gli uomini. Il Diritto, per di più, è sempre di carattere ipotetico e non esaurisce affatto l’esistenza etica (il dover essere), né tanto meno la dimensione dogmatica.
Il ‘punto’ è sostanzialmente indiscusso da oltre due millenni e non ammette repliche: non può –ontologicamente e metafisicamente– esistere un Diritto –di qualunque natura e/o portata– previo agli ‘enti’ da esso regolamentati: il Diritto è sempre relazione tra realtà (gli uomini) che gli pre-esistono!
L’esito canonistico di questa consapevolezza puramente ‘logica’ è decisivo ed incontrovertibile –contrariis quibuslibet non obstantibus–: il Diritto della Chiesa non può pre-esistere alla Chiesa stessa in nessuna delle possibili forme ipotizzabili: natutali, divine, mistiche, teologiche o spirituali che siano! Prima viene sempre la Chiesa (l’ente, la res, la substantia) poi qualunque sua predicazione attributiva o relazionale (accidens)! La ‘sostanza’ infatti
«gode di un’assoluta priorità nei confronti degli accidenti. E’ prima difatti nell’ordine logico, poiché il concetto di accidente implica necessariamente quello di sostanza. E’ poi prima nell’ordine gnoseologico, giacché si conosce qualcosa più quando si conosce che cosa essa sia che quando se ne conoscono gli accidenti (qualità, quantità, relazioni, e così via). Infine, la sostanza è prima nell’ordine cronologico, perché il suo essere precede quello dei suoi accidenti, ed è prima nell’ordine ontologico, perché dal suo essere dipende quello degli accidenti».
Nessuna delle diverse prospettive giuridiche ‘trascendentali’ delineate nella presentazione tematica, o delineabili per il futuro, può superare questa vera e propria ‘soglia ontologica’ di accesso, pena l’infrazione dei postulati minimi di scientificità: proposizione, intesa come verità delle affermazioni poste, coerenza, intesa come rispetto della univocità e ‘formalità’ dei concetti utilizzati e controllabilità, intesa come verifica storico-fenomenologica dei ‘fatti’, attinenza delle/alle fonti.
1.2 Philip Larrey
Nella Filosofia classica (da Aristotele fino a S. Tommaso) la trascendentalità (= andare oltre) caratterizzava, di per sé, le proprietà dell’essere in quanto tale (unum, verum, bonum et pulchrum), in ‘opposizione’ alla immanenza (= rimanere dentro) piuttosto che alla categorialità che esprimeva invece –in modo strettamente tecnico– le ‘proprietà’ dell’ente. In quel contesto dottrinale fortemente metafisico la trascendentalità non poteva in nessun modo venir attribuita alle nove ‘categorie’ (qualità, quantità, relazione, luogo, tempo, avere, stare, agire, patire) diverse dalla ‘sostanza’, mentre dal canto suo alla sostanza stessa –per il fatto che “è”– si poteva attribuire una qualche ‘trascendentalità’ rispetto alle qualità e relazioni di essa predicabili; immanenza e categorialità tendevano di fatto a coincidere nei singoli ‘enti’.
Nella Filosofia moderna (dopo Cartesio) la prospettiva subì una forte mutazione poiché, escludendo la Metafisica, il ‘trascendentale’ iniziò ad indicare con sempre maggior fermezza concettuale le condizioni previe di possibilità sopratutto dell’esperienza e della conoscenza; con Kant si assiste di fatto ad un ‘rinnovamento’ del vocabolario filosofico ‘classico’ ed i termini ‘trascendentale’ e ‘categoriale’ vengono a significare pressoché unanimemente ‘a priori’ ed ‘a posteriori’.
In entrambe le prospettive filosofiche l’applicazione del concetto di ‘trascendentale’ all’ambito giuridico rimane tuttavia esclusa: a) nell’impostazione classica poiché una ‘relazione’ (anche se giuridica) è senza dubbio solo categoriale, b) nell’impostazione moderna, poiché il concetto di ‘trascendentale’ quale “condizione previa di possibilità” non può essere attribuito al Diritto a prescindere dall’uomo, unico vero ‘soggetto’ del reale.
Il Diritto, dunque, non appartiene all’uomo come suo trascendentale! Infatti:
«non sarebbe filosoficamente valido concludere che la dimensione dell’essere umano presa sotto considerazione del Diritto sia una dimensione ‘trascendentale’ dell’uomo, almeno se si volesse rimanere nel quadro tradizionale della Metafisica dell’essere».
Sotto il profilo canonistico si tratta di una ‘conferma’ di quanto già esplicitato partendo dal concetto di ‘categorialità’: il Diritto, sotto il profilo metafisico, non è (né lo potrebbe essere) una condizione previa dell’uomo/umano, né si può ragionevolmente ipotizzarlo in riferimento alla Chiesa/ecclesiale.
1.3 Antonio Livi
L’approccio metafisico al Diritto apre due filoni di riflessione strettamente interconnessi e di grande efficacia prospettica, a partire dalla consistenza stessa degli ambiti considerati: 1) la distinzione –già aristotelica– tra ‘saperi’ poietici e teoretici, costruttivi i primi, fondativi i secondi, 2) la portata ‘fondativa’ (metafisica) della persona umana.
Anche in questa prospettiva Diritto e Filosofia hanno consistenze e vocazioni assolutamente diverse: è compito della Filosofia individuare e portare ad emersione gli elementi costitutivi della realtà in modo tale che l’uomo, guidato da questi, possa ‘strutturare’ il proprio vivere nella realtà che gli è data. In questa prospettiva il Diritto (soprattutto positivo) è immediatamente ricondotto all’ambito che gli è proprio: quello costruttivistico, senza possibilità alcuna di fondare alcunché, poiché i ‘fondamenti’ appartengono legittimamente alla teoresi, alla Filosofia, alla Metafisica.
In questa prospettiva –metafisica– emerge con forza irresistibile la convinta e reiterata affermazione che “gli enti privilegiati, quelli più importanti, sono le persone”: il resto è qualità o relazione; “la Metafisica è l’attenzione alle persone”; “non esiste altra Metafisica che il Personalismo”.
La persona umana si distacca così decisamente da qualunque altro ‘orizzonte’ di significato e di valore, acquisendo una portata assiologica di piena ‘autonomia’ rispetto a qualunque altro ‘ente’ che componga la realtà.
La portata canonistica di un’acquisizione metafisica di questo tipo è del tutto primaria ed originante, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II che ha indubbiamente inaugurato prospettive fino ad allora impensabili a riguardo dell’humanum.
Ne deriva –metafisicamente parlando– che il “rapporto giuridico è –soltanto e semplicemente– una ‘sotto-specie’ del rapporto inter-personale”, all’interno del quadro ben più ampio costituito dal rapporto etico, il quale diventa giuridico in presenza di determinate condizioni e fattori di tutela ‘legittimata’ delle singole persone.
L’attribuzione di valore ‘metafisico’ –cioè ‘originante’– alla persona umana in quanto tale (l’ente concreto), permette il superamento di quelle forme di Antropologia filosofica troppo legate a prospettive sostanzialmente idealiste che tendono ad isolare la persona stessa dalla sua ‘condizione’ di esistenza intra-storica, proiettandola in/da ‘dimensioni’ della realtà del tutto estranee alla persona stessa nella sua ‘qualità’ di ente.
Una sufficiente fondazione metafisica del valore della persona qua talis permette, inoltre, di sottrarsi alla stretta necessità di procedere a partire dall’ambito teologico per una significativa ‘fondazione’ della persona stessa. Ciò implica senza dubbio di poter esigere per il Diritto come tale quella serie di necessarie attribuzioni che, altrimenti, non parrebbero a qualcuno sufficientemente fondate per caratterizzarne l’essenza, rendendo necessario ‘predicare’ del Diritto canonico presupposti di origine teologica (ex divina Revelatione).
Nella stessa direzione si pone l’irrinunciabile normatività ontologica dell’essere della persona, senza dover scomodare sotto il profilo logico una ingiustificata pre-esistenza di presunti ‘Diritti’ divino-positivo e divino-naturale a fondamento di puntuali norme giuridiche ontologicamente solo ‘categoriali’, per quanto esistenzialmente del tutto irrinunciabili se si vuole che la persona rimanga il fulcro del vivere umano.
Di grande importanza anche la richiamata definizione tomistica della giustizia come “condizioni esterne ideali, ottimali, perché ciascuno realizzi il proprio fine naturale e soprannaturale” (che è Dio stesso), spostando così in modo radicale i fondamenti della questione dall’individualistico (e pagano) “suum unicuique tribuere” al –ben più cristiano– “bonum commune” e rimandando con fermezza al valore ‘finale’ –su questa terra– dell’essere stesso dell’uomo.
1.4 Fabio Macioce
L’intervento più specifico in termini di “Filosofia del Diritto” ha accostato il tema ad un livello piuttosto differente da quello dei filosofi puri, ritenendo di poter ‘tradurre’ la domanda sullo statuto categoriale o trascendentale del Diritto (o del giuridico) nella “questione sull’autenticità esistenziale dell’esperienza giuridica”, mutando –però– in tal modo la res de qua. In effetti la prospettiva adottata, passando dal livello ‘ontologico’ a quello ‘esistenziale’, guadagna o perde (a seconda dei punti di vista) un ‘livello’, ponendo come ‘substantia’ oggetto di predicazione attributiva non più l’ente ‘uomo’ ma il ‘vivere umano’… il ché costituisce –evidentemente– un cambio dei termini della questione. Il significato di ‘trascendentale’, d’altra parte, si è configurato sempre maggiormente nella Modernità proprio come ‘condizione di possibilità’, trovando una collocazione logico-semantica del tutto differente da quella scolastica tradizionale. E’ chiaro allora come in questa prospettiva si possa affermare che la giuridicità è “una dimensione intrinseca dell’esistenza umana” facendo così apparire il Diritto come ‘trascendentale’ rispetto al vivere umano, non tuttavia rispetto all’uomo come tale, il quale continua a ‘precedere’ ogni propria concreta modalità esistenziale!
L’apporto sostanziale di questo approccio, più antropologico che metafisico, rimane di prim’ordine: il Diritto, per quanto ‘accidentale’ (categoriale) dell’essere-uomo sotto il profilo metafisico, costituisce non di meno una dimensione autenticamente antropologica, non è, cioè, né estraneo né eteronomo rispetto al concreto vivere umano.
In questa prospettiva, il Diritto non solo è ‘originario’ per l’umano, ma è pure non-surrogabile da parte di altre forme di normatività (morale, dogmatica, liturgica, politica, ecc.), né deriva in alcun modo da esse.
La sua peculiare ‘natura’ di regola oggettiva (=non volontaria rispetto al singolo) necessaria e pacificante (=volta alla coesistenza) originaria (=strutturale ed irrinunciabile), lo rende infatti ‘ulteriore’ rispetto alla semplice relazione morale che si attua tra due soggetti: tertius facit Ius.
Anche questo ‘esito’ risulta sommamente importante sotto il profilo canonistico per confermare quanto già emerso proprio circa la stretta ‘dipendenza’ del Diritto rispetto all’uomo, in una lucida e corretta concezione che vede la normatività del giuridico derivargli non dalla sua precedenza (trascendentalità) rispetto all’umano, quanto –molto più radicalmente– dal suo irrinunciabile legame con ciò che l’uomo è, in sé e prima di ogni sua ulteriore specifica… fosse anche quella di Christifidelis.
L’autenticità antropologica del vivere giuridico assume poi un’importanza decisiva anche nell’adozione della prospettiva istituzionale quale base necessaria e sufficiente a ‘giustificare’ lo stesso giuridico ecclesiale, senza la necessità –forzosa e forzante– di riferirsi a precisi e puntuali ‘comandi’ di Dio a fondamento del Diritto canonico o della stessa organizzazione ecclesiale, dimostrando così infondate e fuorvianti le accuse di (ateo) Giusnaturalismo mosse dagli autori bavaresi nei confronti di chi pone alla base della giuridicità ecclesiale un sano e doveroso fondamento antropologico.
1.5 Paolo Grossi
L’intervento demitizzante dello storico del Diritto secondo cui
«il Diritto classico della Chiesa romana, […] era solo assai parzialmente prodotto da norme e Decretali pontificie, trovando invece la propria carica propulsiva nella grande riflessione scientifica di decretisti e decretalisti tutta tesa alla costruzione di un edificio dalle robuste basamenta teoretiche»,
ha messo in risalto ancora una volta lo snodo del fraintendimento che ancor oggi buona parte della Canonistica ecclesiastica ‘paga’ ad un passato tutt’altro che favorevole alla vita ecclesiale e per nulla coerente con la sua originalità: l’identificazione tra Diritto e ‘potere’ che l’Illuminismo razionalista ha saputo coltivare al fine di trasferire dal vissuto sociale al sistema economico-politico il grembo del Diritto stesso. La riduzione –settecentesca– del Diritto alla legge e la sua immediata riconduzione all’autorità (legislativa) costituirebbe così il portato più radicale di ogni ‘codificazione’ moderna, lasciando cadere la necessaria ed originaria ‘pluralità’ normativa che caratterizza ogni vissuto sociale (pluralità delle ‘fonti’).
Solo una profonda ‘conversione’ da questo paradigma giuridico formalista, autoritario ed eterofondato potrà permettere anche ai canonisti di ricuperare l’elementare acquisizione che il Diritto «è da reperirsi nella struttura stessa della società, appartiene alla sua più elementare fisiologia», riscoprendolo nella sua natura esperienziale «non sovraordinato alla vita ma dimensione della vita e pertanto protagonista ineliminabile della nostra esistenza quotidiana», anche ecclesiale.
E’ questa la portata essenzialmente ‘categoriale’ –ma al contempo ineliminabile– della giuridicità: il Diritto
«non si proietta dall’esterno, magari dall’alto, sulla storia usandole violenza o, comunque, imprigionandola, ma è esso stesso storia, storia vivente, sua dimensione imprescindibile».
La storia, infatti, come divenire nel tempo di una società, e della civiltà da essa creata, trova appunto nel Diritto il proprio ‘salvataggio’, organizzandosi ed ordinandosi, per garantire la sopravvivenza della comunità stessa.
Dagli interventi dei diversi Relatori risulta così pienamente confermata e corroborata non solo la tesi ispiratrice della riflessione su categorialità e trascendentalità del Diritto, ma anche il suo presupposto circa la non necessità di attribuire ‘giuridicità’ all’imperativo etico (c.d. Diritto naturale) ed a quello dogmatico (c.d. Diritto divino positivo) al fine di urgerne l’osservanza… anche attraverso la normatività giuridico-categoriale.
2. Altri interventi
Non meno proficui sotto il profilo teoretico-canonistico sono risultati alcuni interventi da parte di partecipanti ed ‘ospiti’ ai lavori della Giornata di studio, così come alcune delle risposte offerte loro dai Relatori.
2.1 Obiezioni
La più significativa in prospettiva di bilancio canonistico è senza dubbio quella del prof. E. Baura che, davanti alla presentazione del pensiero canonistico ‘categoriale’ di T. Jiménez Urresti, ha sollevato due obiezioni tanto puntuali e radicali, quanto emblematiche del ‘comune sentire’ –ancor oggi– della maggioranza dei canonisti… e dei loro inconfessati presupposti (filo-)trascendentali: prima di tutto l’obiezione circa il rischio di ‘Storicismo’ e connesso ‘Positivismo giuridico’ che consegnerebbero ai peggiori esiti della Modernità tanto la riflessione giuridica che canonistica; poi, la domanda –di fatto retorica– se in fondo la ‘legge’ non esista già all’interno della ‘realtà’… e della Chiesa stessa.
Le due istanze problematiche proposte fanno emergere con chiarezza due ‘versanti’ di quella che, in realtà, è una stessa concezione non tanto della tematica canonistica in se stessa e degli elementi connessi, quanto piuttosto della visione più globale che fa da fondamento anche agli approfondimenti più specifici e tecnici nelle varie Scienze/Discipline ecclesiastiche.
Si tratta dell’onda lunga dell’impostazione ‘tradizionalista’ (ancora neoscolastica) che non ha mai saputo/potuto accettare la significatività dell’elemento esperienziale, storico-categoriale, a causa dell’erronea –timorosa– identificazione dell’esperienza col Relativismo, della storicità con l’Idealismo storicista (identificando però da parte propria la ragione con la logica formale). Il segno maggiormente evidente di questa ‘fatica’ concettuale può esser letto nel sostanziale rifiuto dell’elemento esperienziale (oppure anche ‘storico’) attuato dalla Teologia –e da essa trasmesso/imposto alla Filosofia ed alle altre Discipline ‘sacre’– fino agli anni Sessanta del secolo scorso; a questo proposito più di un autore (Mouroux, Kasper, Moioli) ha ripetutamente rilevato e ‘denunciato’ il forte clima di sospetto maturato a partire dagli inizi del Novecento, tanto in ambito teologico protestante che cattolico, nei confronti dell’esperienza, evidenziando la forte fatica della Teologia ad interessarsi di questa componente dell’humanum, nel timore che, esaltando il ‘soggettivo’ della fede (Teologia liberale protestante e Modernismo cattolico), si recasse nocumento alla sua oggettività. Tale fatica permane ancor oggi in gran parte della Teologia occidentale che continua a preferire la stabilità dei concetti rispetto alla labilità delle diverse esperienze umane, rischiando però di assumere acriticamente pre-supposti puramente teoretici che nulla hanno da spartire col datum della Rivelazione. La questione, di per sé, sarebbe già stata efficacemente risolta dal Vaticano II con la sua ‘apertura’ (Dei Verbum e Gaudium et spes) alle istanze ermeneutiche, esistenziali, personaliste ed esperienziali, accolte nella loro profonda ed inevitabile ‘verità’, seppur fortemente ridimensionate nella loro pretesa radicalità soggettivistica ed antiveritativa; anche il Magistero pontificio degli ultimi decenni è andato significativamente nella stessa direzione (Fides et ratio).
Di fatto però la questione circa il ‘Positivismo giuridico’ non si gioca né si risolve sul campo della ‘pre-esistenza’ del Diritto alla storia, quanto piuttosto nel riconoscimento –più volte richiamato nelle diverse relazioni della Giornata– che la radice profonda della normatività è ‘ontologico-metafisica’ e non volontarista: allo stesso modo la normatività giuridica deriva la propria non arbitrarietà volontarista (Ius quia iussum) dalla ‘regola stessa delle cose’.
La questione poi circa la “esigenza giuridica nell’essenza stessa della Chiesa” svela con efficacia una posizione preconcetta –probabilmente inconsapevole, almeno in parte– di fatto non distante da quella già ‘contestata’ a K. Mörsdorf circa la precedenza del Diritto rispetto alla Chiesa; posizione di fatto inevitabile proprio a partire dal presupposto ‘autoritario’ appena illustrato, e tipico di un certo pensiero cattolico tanto ‘pre’ che ‘post’ conciliare.
A questo proposito è possibile –e forse anche necessario– spingere avanti la ricerca dei presupposti più profondi che continuano ad opporsi ad una concezione categoriale della giuridicità osservando come nei loro rispettivi ambiti, ed estremi, sia l’interpretazione trascendentale del Diritto sia il Positivismo giuridico cadano in realtà nel medesimo errore di natura metodologica situato già alla loro ‘origine’: nell’una e nell’altra posizione infatti il Diritto è visto come una realtà statica, compiuta in sé, già definita e realizzata.
In particolare l’interpretazione trascendentale del Diritto confonde il piano assiologico con quello ontologico: il Diritto infatti non esprime direttamente il fondamento ultimo della realtà ma soltanto una specifica modalità relazionale, che è personale perché parte dell’esperienza, pratica ed immediata, della persona che agisce per percepire e vivere la struttura profonda della realtà. L’Ontologia tuttavia, ossia la struttura profonda della realtà, non si percepisce o sperimenta direttamente, in sé, ma solo come ‘valore’, ossia come ciò che rende degna l’esistenza, dando luogo ad un’Etica, ad un’Assiologia (o Morale). Non a caso per la Scolastica l’Etica è la prima conseguenza antropologica della Metafisica.
Il Positivismo giuridico, dal lato suo, confonde l’oggetto dell’indagine col suo scopo. Secondo il Positivismo giuridico, poi, il Diritto è una realtà non solo statica, ma anche chiusa ed autosufficiente, irriducibile a qualsiasi istanza che non sia storico-filologico-esegetica. Tuttavia il Diritto non è lo scopo dell’indagine interpretativa, ma solo l’oggetto, sicché la spiegazione scientifica diviene ermeneutica perché non esaurisce mai il problema del senso.
Sia l’interpretazione trascendentale del Diritto che il Positivismo giuridico impediscono così quel confronto disciplinare che acuisce la necessità di una riflessione teorica su nodi vitali come la comparazione, il rapporto tra dato storico e dato strutturale ed, infine, l’attenzione sui codici di linguaggio.
Qualificare il Diritto come ‘categoriale’ significa pertanto sottolineare la necessità di accostarlo prima di tutto come una realtà dinamica, ossia dotata della capacità operativa di esprimere, nella diversità della prassi delle relazioni umane, la propria identità. Esso cerca come interlocutore l’uomo concreto, la persona appunto, e non una idea astratta di uomo. Si genera ed alimenta in tal modo un sistema giuridico aperto, non chiuso, e quindi mutevole e variabile perché in esso si rinnova l’impatto creativo tra Diritto e concreta realtà esistenziale. Questo rispetto dell’esistenziale concreto non significa in sé cedere ad una sorta di Relativismo etico/giuridico, ma solo essere in grado di rispettare e rilanciare il Diritto in modi e situazioni nuove, cosicché lo stesso Diritto, nella sua categorialità, possa essere riconoscibile come una delle manifestazioni strutturali e strutturanti la cultura, divenendo un modo specifico dell’esistere e dell’uomo.
2.2 Integrazioni
Del tutto inattesi ma altrettanto efficaci e teoreticamente rilevanti per la riflessione canonistica sono risultati due ‘apporti’ del prof. A. Livi in termini di ‘logica’ giuridica.
Il primo riguarda il carattere ‘costruttivo’ (poietico) del Diritto che, nel passaggio tra factum, facti-species e faciendum, opera secondo la logica della ‘modellizzazione’, della fiction, dimostrandosi in questo una semplice e normale costruzione intellettuale umana, al pari di tante altre, tra cui la Morale.
In quest’ottica, partendo da un ‘fatto’ concretamente accaduto –o da una serie di comportamenti reiterati– si ipotizza un ‘modello’ comportamentale (fattispecie) in base a cui s’indicano già ‘preventivamente’ le ‘conseguenze’ che, a loro volta, saranno date (esisteranno) solo quando l’ipotesi comportamentale prevista (fattispecie) sarà messa in atto da qualcuno che –solo a quel punto– vedrà realizzarsi le conseguenze del proprio agire puntuale e specifico.
Il secondo elemento di grandissimo valore metodologico, anche se tutt’ora sistematicamente ignorato –o quantomeno non correttamente valutato nella sua portata costitutiva– da un notevole numero di canonisti, riguarda l’inadeguatezza totale dell’utilizzo della Logica formale-modale (sillogismo aristotelico) all’interno dell’ambito deontico; per il fatto, cioè, che factum, facti-species e faciendum non sono mai sullo stesso piano –in rapporto all’essere–, l’adozione di quello strumento logico risulta non solo del tutto inadeguata ma, molto più radicalmente, “assurda”!
Una consapevolezza metodologica di questo tipo si pone in immediata contraddizione coi principi illuministici e razionalistici che avevano voluto trasformare il Diritto in semplice logica computazionale (Leibniz), facendo del Giudice –soprattutto codiciale– una sorta di ‘calcolatrice’ che, introducendo i diversi elementi probatori insieme alle norme di legge, avrebbe dovuto ‘calcolare’ la sentenza proprio attraverso il c.d. sillogismo giudiziale.
E’ noto il grande influsso che tale tipo di concezione deterministica –volontarista e positivista– ha esercitato e continua ad esercitare in diversi ambiti giuridici (incluso il canonico), nonostante la Filosofia del Diritto e la Teoria generale del Diritto, attraverso elementi puntuali ed incontrovertibili, abbiano ormai da circa sessant’anni decretato la crisi ed il superamento definitivo di tale concezione o ‘modello sillogistico’.
3. La ‘tappa’ raggiunta
La piena, ragionevole, logica e necessaria ‘categorialità’ del Diritto in quanto tale, dal punto di vista concettuale più profondo –quello metafisico–, deve conclusivamente esser ritenuta acquisita: il Diritto in nessuna delle sue ‘declinazioni’ è ontologicamente precedente la realtà umana (l’esserci della persona umana) ma sgorga autenticamente da essa, senza bisogno di ‘elementi’ esterni di qualunque natura/valore.
Qualunque uso del termine/concetto di Diritto (o giuridico) che contravvenga questa consapevolezza si pone fuori del dominio della giuridicità, autoprivandosi di qualsiasi credibilità e giustificazione, attivando percorsi puramente fonetici e non effettivamente scientifici.
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